Art. 98
[2]La facolta' di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 nella legge 4 giugno 1896, n. 183, e' estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorche' riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva