Art. 2 (Allegato III)
L'importo degli effetti cambiari di cui al precedente articolo sara' dalla Banca autonoma di credito minerario versato al Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, ed imputato dallo stesso Banco al conto corrente di cui all'art. 12, capoverso secondo, del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, per essere distribuito ai produttori consorziati ed agli altri enti interessati, secondo le norme vigenti.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva