Art. 105

[1](Art. 5, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]La facolta' attribuita al deliberatario dall'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potra' essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione.

[3]Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, e' esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intenda di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art105 · fonte su Normattiva