Art. 109
[1](Art. 4, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva