Art. 136
[2]Nelle stanze di compensazione instituite in virtu' del R. decreto 19 maggio 1881, n. 220, o che venissero instituite in seguito, sono ammessi un rappresentante del tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli Istituti d'emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.
[3]L'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, puo' da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilita', anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia gia' l'esercizio.
[4]L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in citta' nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, puo' essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva