Art. 138

[1](Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilita' altrui, e' punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art138 · fonte su Normattiva