Art. 19

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[1](Art. 6 e 11 (comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

[2]Il debito degli Istituti rappresentato da paghero' o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente puo' anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.

[3]La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro.

[4]Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'art. 11.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 6 novembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art19 · fonte su Normattiva