Art. 19
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[2]Il debito degli Istituti rappresentato da paghero' o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente puo' anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.
[3]La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro.
[4]Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'art. 11.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 6 novembre 1919 · versione 0 su Normattiva