Art. 46

[1](Art. 2, legge 1° febbraio 1931, n. 24).

[2]Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per meta' al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra meta' sono destinati ad un «Fondo per l'emigrazione» in conformita' alle norme stabilite nel regolamento.

[3]Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto «Fondo per l'emigrazione».

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art46 · fonte su Normattiva