Art. 46
[1](Art. 2, legge 1° febbraio 1931, n. 24).
[2]Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per meta' al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra meta' sono destinati ad un «Fondo per l'emigrazione» in conformita' alle norme stabilite nel regolamento.
[3]Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto «Fondo per l'emigrazione».
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva