Art. 29

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[1]Gli Istituti possono fare anticipazioni a non piu' di quattro mesi:

[2]1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato o buoni del tesoro. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione puo' farsi fino a due anni, ai termini dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

[3]2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl'interessi degli stessi titoli;

[4]3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

[5]4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III»;

[6]5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

[7]Per i titoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa.

[8]Per i titoli di cui al n. 4, fino a tre quarti del valore corrente.

[9]Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti, del valore di Borsa. Per i buoni del tesoro ordinari fino alla totalita' del loro valore.

[10]Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del valore nominale;

[11]6° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, a corso legale e sopra verghe d'oro;

[12]7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore corrente;

[13]8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi, per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

[14]9° sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, per non piu' di meta' del valore dell'alcool e cognac depositati.

[15]Gli Istituti possono inoltre fare anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:

  • a)sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali legalmente costituiti;
  • b)sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378 fino a quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, numero 286.

[16]La misura dell'interesse su tali anticipazioni potra' essere inferiore, di non oltre l'uno per cento, a quella normale sulle altre anticipazioni;

  • c)sopra fedi di deposito dei magazzini generali por gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Societa' di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
  • d)sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore;
  • e)sopra le obbligazioni emesse ai termini dell'art. 171 del Codice di commercio e degli articoli 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, 7 e 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444, dalle Societa' concessionarie di ferrovie e di tramvie extraurbane sussidiate, per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.

[17]-------------- (3) In virtu' dell'art. 5 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, avente forza di legge, gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare anticipazioni sulle cartelle speciali emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale ai termini della legge 8 luglio 1904 n. 320, e del decreto medesimo, alle condizioni stabilite dal presente articolo del testo unico delle leggi bancarie per le anticipazioni sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

[18]Per l'art. 6 della legge 25 giugno 1905, n. 261, i certificati ferroviari creati con l'art. 2 della legge stessa, gia' emessi o che siano da emettere ai termini di successive leggi, sono parificati, a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli del presente testo unico di legge, ai titoli di debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato.

[19]A norma dell'art. 13 della Convenzione stipulata il 26 marzo 1906 fra il Governo e la Societa' italiana per le strade ferrate meridionali ed approvata colla legge 15 luglio 1906, n. 324, le obbligazioni emesse fino a tutto il 26 marzo 1906 dalla stessa Societa' a forma dei suoi statuti sono equiparate ai titoli direttamente garantiti dallo Stato, agli effetti dell'art. 12 della legge bancaria del 10 agosto 1893, n. 449, e pertanto anche agli effetti degli articoli 29 e 32 del presente testo unico.

[20]Giusta l'art. 3 della Convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo e la Banca d'Italia per un prestito a favore della Colonia Eritrea - Convenzione che fu approvata con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531 - i certificati nominativi di debito rilasciati alla Banca medesima in corrispondenza alla detta operazione sono considerati a ogni effetto come titoli di Stato.

[21]Saranno anche considerati come tali i certificati da rilasciarsi dal Governo della Colonia Eritrea alla Banca d'Italia a norma del Regio decreto 6 dicembre 1908, n. 755.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 7 gennaio 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art29 · fonte su Normattiva