Art. 29
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[1]Gli Istituti possono fare anticipazioni a non piu' di quattro mesi:
[2]1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato o buoni del tesoro. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione puo' farsi fino a due anni, ai termini dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;
[3]2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl'interessi degli stessi titoli;
[4]3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;
[5]4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III»;
[6]5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.
[7]Per i titoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa.
[8]Per i titoli di cui al n. 4, fino a tre quarti del valore corrente.
[9]Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti, del valore di Borsa. Per i buoni del tesoro ordinari fino alla totalita' del loro valore.
[10]Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del valore nominale;
[11]6° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, a corso legale e sopra verghe d'oro;
[12]7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore corrente;
[13]8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi, per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
[14]9° sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, per non piu' di meta' del valore dell'alcool e cognac depositati. 25
[15]Gli Istituti possono inoltre fare anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:
- a)sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali legalmente costituiti;
- b)sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378 fino a quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, numero 286.
[16]La misura dell'interesse su tali anticipazioni potra' essere inferiore, di non oltre l'uno per cento, a quella normale sulle altre anticipazioni;
- c)sopra fedi di deposito dei magazzini generali por gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Societa' di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
- d)sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore;
- e)sopra le obbligazioni emesse ai termini dell'art. 171 del Codice di commercio e degli articoli 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, 7 e 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444, dalle Societa' concessionarie di ferrovie e di tramvie extraurbane sussidiate, per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.
[17]-------------- (3) In virtu' dell'art. 5 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, avente forza di legge, gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare anticipazioni sulle cartelle speciali emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale ai termini della legge 8 luglio 1904 n. 320, e del decreto medesimo, alle condizioni stabilite dal presente articolo del testo unico delle leggi bancarie per le anticipazioni sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
[18]Per l'art. 6 della legge 25 giugno 1905, n. 261, i certificati ferroviari creati con l'art. 2 della legge stessa, gia' emessi o che siano da emettere ai termini di successive leggi, sono parificati, a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli del presente testo unico di legge, ai titoli di debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato.
[19]A norma dell'art. 13 della Convenzione stipulata il 26 marzo 1906 fra il Governo e la Societa' italiana per le strade ferrate meridionali ed approvata colla legge 15 luglio 1906, n. 324, le obbligazioni emesse fino a tutto il 26 marzo 1906 dalla stessa Societa' a forma dei suoi statuti sono equiparate ai titoli direttamente garantiti dallo Stato, agli effetti dell'art. 12 della legge bancaria del 10 agosto 1893, n. 449, e pertanto anche agli effetti degli articoli 29 e 32 del presente testo unico.
[20]Giusta l'art. 3 della Convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo e la Banca d'Italia per un prestito a favore della Colonia Eritrea - Convenzione che fu approvata con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531 - i certificati nominativi di debito rilasciati alla Banca medesima in corrispondenza alla detta operazione sono considerati a ogni effetto come titoli di Stato.
[21]Saranno anche considerati come tali i certificati da rilasciarsi dal Governo della Colonia Eritrea alla Banca d'Italia a norma del Regio decreto 6 dicembre 1908, n. 755.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1965, n. 1380
25La L. 6 dicembre 1965, n. 1380 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunita' ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualita' di Stato membro".
Testo vigente dal 7 gennaio 1966 al 14 marzo 1998 · versione 28 su Normattiva