Art. 34
[1](Articoli 8 e 9, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).
[2]Il Banco di Sicilia e' autorizzato ad impiegare in buoni del tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni, purche' l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire.
[3]I buoni cosi' acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'art. 32.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva