Art. 36
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[2]Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:
[3]per la Banca d'Italia.... L. 200,000,000 per il Banco di Napoli... » 80,000,000 per il Banco di Sicilia... » 25,000,000 l'Istituto dovra' ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'art. 51.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 25 novembre 1914 · versione 0 su Normattiva