Art. 40

[1](Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).

[2]La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformita' alle norme stabilite con apposito regolamento (1).

[3]----------------------- (1) Regolamento approvato con il decreto 15 gennaio 1895, n. 16.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art40 · fonte su Normattiva