Art. 58
[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]E' vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]E' vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 102 — Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486
(Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486). Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione hanno la facolta' di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno piu'…
Art. 107 — Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486
(Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486). Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera b dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta…
Art. 105 — Art. 5, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486
(Art. 5, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486). La facolta' attribuita al deliberatario dall'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potra' essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione…
Art. 106 — Art. 6, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486
(Art. 6, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486). Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata…
Art. 104 — Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486
(Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486). Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potra' differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento …
Art. 117 — Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486
(Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). L'Ispettorato generale e' tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi. A questo …
urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art58 · fonte su Normattiva