Art. 68

[1](Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).

[2]La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione non e' soggetta a tassa.

[3]Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potra' mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896 (1), e si dovra' andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.

[4]----------------- (1) L. 101,720,295.43.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art68 · fonte su Normattiva