Art. 68
[1](Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).
[2]La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione non e' soggetta a tassa.
[3]Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potra' mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896 (1), e si dovra' andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.
[4]----------------- (1) L. 101,720,295.43.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva