Art. 75

[1](Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 7, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12, legge 3 marzo 1898, n. 47).

[2]I beni attualmente in proprieta' del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell'art. 104, computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art75 · fonte su Normattiva