Art. 75
[2]I beni attualmente in proprieta' del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell'art. 104, computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva