Art. 76
[1](Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata).
[2]Il fondo di dotazione del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno conservera' la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.
[3]La Banca d'Italia liquidera' per conto del Credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva