Art. 86

[1](Art. 17, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Quando risulti che anche per i titoli gia' facenti parte del fondo unico, di cui nell'art. 83, in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni piu' vantaggioso per il Credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporziono il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sara' applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art86 · fonte su Normattiva