Art. 98

[1](Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 34) - Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]La facolta' di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 nella legge 4 giugno 1896, n. 183, e' estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorche' riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art98 · fonte su Normattiva