[1]I diritti di navigazione, tonnellaggio ed altri che si riscuotono in proporzione alla capacita' delle navi dovranno essere percetti per le navi italiane nei porti di Cuba, secondo le carte di bordo di dette navi.
[2]Reciprocamente si agira' rispetto alle navi cubane nei porti d'Italia.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
