[1]I prodotti e le manifatture italiane che s'importassero nella Repubblica cubana, ed i prodotti e le manifatture cubani che si importassero in Italia pel consumo, magazzinaggio, riesportazione o transito, saranno considerati della stessa maniera, e particolarmente non andranno soggetti ad altri ne' piu' alti diritti generali, municipali o locali, dei prodotti, delle manifatture e delle merci di una terza Nazione che sia piu' favorita a questo riguardo. Non si imporranno altri ne' piu' alti diritti nel Regno d'Italia alla esportazione di qualsiasi merce per la Repubblica cubana, o nella Repubblica cubana alla esportazione di qualsiasi merce pel Regno d'Italia, che quelli che s'impongano alla esportazione di eguali merci per un paese piu' favorito a questo riguardo.

[2]Nessuna delle Parti contraenti stabilira' rispetto all'altra proibizione di importazione, esportazione, riesportazione o transito che non sia applicabile in eguali circostanze ad un terzo paese piu' favorito a questo riguardo. Cio' nondimeno la legislazione speciale di ciascuno dei due Stati non soffrira' modificazioni per quanto concerne articoli il cui transito fosse o potesse essere proibito, e le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di assoggettare ad autorizzazioni speciali il transito delle armi e munizioni da guerra.

[3]Per quanto si riferisce a diritti locali, dogane, formalita', senserie, modelli o campioni introdotti da commessi viaggiatori e qualsiasi altra cosa relativa al commercio, i cittadini italiani in Cuba ed i cittadini cubani in Italia godranno del trattamento della Nazione piu' favorita.

[4]Nessuna proibizione o restrizione nella importazione od esportazione potra' introdursi nel commercio reciproco dei due paesi, a meno che non fossero egualmente applicate a tutte le altre nazioni o per motivi di salute pubblica, o per impedire la propagazione di epizoozie, la perdita di raccolti o per motivi di guerra.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art3 · fonte del testo

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