[1]Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione delle coste o cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive degli Stati contraenti.

[2]Cio' nondimeno le navi italiane in Cuba e le navi cubane in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito, col resto di detto carico, ad altri porti della stessa nazione, sia per fornirvi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno, senza pagare in ogni porto altri ne' piu' alti diritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art16 · fonte del testo

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