[1]Ogni qualvolta i cittadini d'una delle due Parti contraenti, a causa di cattivo tempo o per qualsiasi altro motivo, si rifugiassero colle loro navi nei porti, rade, fiumi o territori dell'altra Parte contraente, dovranno essere ricevuti e trattati con amicizia, senza pregiudizio delle misure di precauzione che si stimassero necessarie, da parte del Governo interessato, ad impedire il contrabbando.

[2]Inoltre si concedera' loro ogni facilitazione ed aiuto per riparare i danni sofferti, procurarsi le provviste e porsi in condizione di poter continuare il viaggio senza ostacolo ne' impedimento alcuno.

[3]Nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti le navi mercantili dell'altra Parte, i cui equipaggi fossero incompleti in conseguenza di malattia od altre cause, potranno arruolare i marinai necessari per continuare il loro viaggio, conformandosi nondimeno alle leggi ed ordinanze locali e sotto la condizione, che l'arruolamento dei marinai sia volontario da parte di questi ultimi.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art18 · fonte del testo

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