[1]Se disgraziatamente venisse interrotta la pace tra i due Stati, resta convenuto, all'oggetto di diminuire i mali della guerra, che i cittadini dell'uno residenti nelle citta', porti o territori dell'altro, e che vi esercitino il commercio o qualsiasi altra professione, potranno rimanere nella loro residenza e continuarvi i loro affari, purche' non violino in verun modo le leggi del paese. Nel caso che le loro condotta facesse loro perdere questo privilegio e quando i Governi rispettivi giudicassero necessario farli uscire dai loro territori, sara' loro concesso un termine sufficiente affinche' possano regolare i propri interessi.
[2]In verun caso di guerra o di collisione tra le due Nazioni, i beni e le proprieta' di qualsiasi specie appartenenti a persone che da queste Nazioni dipendano rispettivamente, non potranno essere sottoposti ad incameramento o sequestro alcuno, o ad altri oneri ed imposte di cui non siano passibili i nazionali. Egualmente, durante la interruzione della pace, le somme dovute da privati, come pure i titoli di credito pubblico e le azioni bancarie od altre, non potranno essere sequestrati o confiscati a pregiudizio dei rispettivi cittadini e a beneficio del paese dove questi si trovano.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
