Le Parti contraenti convengono che, in quanto si riferisce a commercio e navigazione, ogni e qualsiasi privilegio, favore o immunita', che una delle Parti contraenti avesse gia' concesso, o concedesse in avvenire, a sudditi o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estendera' immediatamente ed incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che i loro commerci e la loro marina siano sotto ogni rispetto trattati dall'altra Potenza sulla base della nazione la piu' favorita.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art2 · fonte del testo

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