[1]Le Parti contraenti convengono di accordare reciprocamente ai loro inviati, ministri ed agenti rispettivi gli stessi privilegi, favori, e franchigie, delle quali godono e godessero in avvenire gli inviati, ministri ed agenti pubblici della nazione piu' favorita.
[2]Le due Parti contraenti, animate dal desiderio di evitare discussioni che potessero turbare le loro amichevoli relazioni, convengono che rispetto ai reclami o lagnanze di privati per affari di ordine civile, penale o amministrativo i loro agenti diplomatici non interverranno se non per diniego o ritardo straordinario o illegale di giustizia, per mancanza di esecuzione di una sentenza definitiva, o, esauriti i mezzi legali, per violazione espressa dei trattati esistenti fra le Parti contraenti e delle regole del diritto internazionale, cosi' pubblico come privato, riconosciute generalmente dalle nazioni civili.
[3]Resta inoltre convenuto tra le Parti contraenti che i loro rispettivi Governi, eccettuati i casi nei quali vi fosse colpa o mancanza di vigilanza da parte dell'autorita' del paese o dei suoi agenti, non si faranno reciprocamente responsabili dei danni, vessazioni od esazioni che i cittadini dell'una soffrissero nel territorio dell'altra da parte degli insorti in tempo di insurrezione o guerra civile.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
