Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia saranno esenti da ogni servizio personale negli eserciti di terra e di mare, guardie e milizie nazionali, come pure da requisizioni o contribuzioni di guerra, da prestanze o imprestiti forzosi, siano essi pecuniari o in natura, a meno che tali requisizioni, prestanze o contribuzioni siano imposti sulla proprieta' immobile del paese, nel qual caso dovranno pagarli nel modo stesso che i nazionali. In tutti gli altri casi non potranno essere obbligati, per quanto riguarda le loro proprieta' mobili ed immobili, ad altri oneri od imposte all'infuori di quelli cui siano soggetti i nazionali stessi od i cittadini della Nazione piu' favorita. Rimane stipulato che chi reclamasse l'applicazione dell'ultima parte di questo articolo, potra' scegliere tra i due trattamenti quello che piu' gli convenga.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
