[1]Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia avranno come i nazionali il diritto di acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, od in qualunque altro modo, i beni mobili situati nei rispettivi territori, senza che possano essere obbligati a pagare altri o piu' alti diritti di successione o di' traslazione di dominio, che quelli imposti in casi simili ai nazionali stessi.
[2]In quanto all'acquisto o possesso dei beni immobili gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia saranno trattati come i sudditi o cittadini della nazione piu' favorita.
[3]I loro eredi e rappresentanti legali potranno succedere loro in detti beni mobili ed immobili ed entrarne in possesso, tanto personalmente quanto per mezzo di procuratori, nello stesso modo e colle stesse forme legali che i naturali del paese.
[4]I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che risiedano temporariamente o permanentemente nei domini e possessioni dell'altra saranno soggetti alle leggi del paese di loro residenza, quelle specialmente che fissano i diritti e le obbligazioni degli stranieri, alle stesse condizioni che i cittadini o sudditi della Nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
