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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D' ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1920, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-92l e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 8 luglio 1920.

[9]VITTORIO EMANUELE

[10]Sforza.

[11]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 31 luglio 1920 al 3 febbraio 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-08;1037~art1 · fonte del testo