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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1920, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-92l e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 8 luglio 1920.
[9]VITTORIO EMANUELE
[10]Sforza.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 30 dicembre 1920, n. 1893
1Il Regio D.L. 30 dicembre 1920, n. 1893 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' concessa colla legge 8 luglio 1920, numero 1037, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, e' prorogata sino a che gli stati stessi non sieno approvati per legge".
Testo in vigore dal 3 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
