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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D' ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1920, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-92l e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge. 1

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 8 luglio 1920.

[9]VITTORIO EMANUELE

[10]Sforza.

[11]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 30 dicembre 1920, n. 1893

1

Il Regio D.L. 30 dicembre 1920, n. 1893 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' concessa colla legge 8 luglio 1920, numero 1037, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, e' prorogata sino a che gli stati stessi non sieno approvati per legge".

Testo in vigore dal 3 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1921

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1920 al 3 febbraio 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 30 dicembre 1920, n. 1893

    Il Regio D.L. 30 dicembre 1920, n. 1893 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' concessa colla legge 8 luglio 1920, numero 1037, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, e' prorogata sino a che gli stati stessi non sieno approvati per legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-07-08;1037~art1 · fonte del testo