Che approva l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari
Art. 3 — COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 14 LUGLIO 1927, N. 1764, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 GIUGNO 1928, N. 1483
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Il fondo patrimoniale e' costituito:
- a)dai residui attivi dei passati esercizi e da quelle somme che alla fine di ciascun esercizio risultino non erogate e non impegnate;
- b)da ogni cespite che a tal fine pervenga all'Istituto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 2 agosto 1918
