Art. 3 — COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 14 LUGLIO 1927, N. 1764, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 GIUGNO 1928, N. 1483
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[1]((E' costituito un fondo di copertura degli oneri vigenti il quale ricevera' come prima dotazione una somma equivalente al valore capitale dei benefici in corso di godimento a favore degli orfani, e al quale sara' annualmente devoluta una somma equivalente al valore capitale dei benefici di nuova concessione aumentata degli interessi della somma accantonata precedentemente e da cui sara' detratto l'ammontare delle somme pagate nell'anno per i benefici degli orfani. Ogni quinquennio si procedera' mediante un bilancio tecnico alla determinazione del valore capitale dei benefici in corso di godimento e alle conseguenti rettifiche nell'ammontare del fondo di copertura degli oneri vigenti.
[2]E' istituito un fondo di riserva dell'ammontare di L. 50,000 per gli eccezionali bisogni dell'Istituto.
[3]Le eccedenze disponibili di patrimonio dell'Istituto, potranno essere erogate per altre concessioni di posti e borse di studio)).
Testo in vigore dal 2 agosto 1918 al 14 ottobre 1927
