Art. 3 — COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 14 LUGLIO 1927, N. 1764, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 GIUGNO 1928, N. 1483
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[1]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 14 LUGLIO 1927, N. 1764, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 GIUGNO 1928, N. 1483)).
[2]Le eccedenze disponibili di patrimonio dell'Istituto, potranno essere erogate per altre concessioni di posti e borse di studio ((accantonandosi L. 80,000 come fondo di riserva ordinario per ogni eventuale bisogno di cassa)).
Testo in vigore dal 14 ottobre 1927 al 16 dicembre 2009
