Art. 10
[1]Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa.
[2]Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le borse del Regno.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
