[1]((COMMA ABROGATO D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)). 12

[2]I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

12

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".

Testo vigente dal 1 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. 53 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Nelle borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione:

tolto: 1° i titoli del debito pubblico;

tolto: 2° i titoli garantiti dallo Stato;

tolto: 3° le cartelle di credito fondiario italiano;

tolto: 4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento;

tolto: 5° i titoli cambiariaggiunto: COMMA ABROGATO D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art11 · fonte del testo