Art. 11
[1]((COMMA ABROGATO D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)). 12
[2]I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
12Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".
Testo vigente dal 1 luglio 1998
