Art. 17
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[1]Con decreto Reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione o della liquidazione.
[2]Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli articoli da 11 a 13, da farsi in appositi recinti delle borse, dovranno avere luogo in tutte le borse alla stessa ora, che verra' del pari fissata con decreto Reale.
[3]In tali recinti, salvo il disposto degli articoli 26 e 64, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio inscritti per offrire i titoli ed il prezzo ad alta voce.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
