Che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa
Art. 27
[1]Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:
[2]1° per gli agenti di cambio:
- a)la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;
- b)la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;
- c)l'accertamento del corso del cambio;
- d)la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;
- e)ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;
[3]2° per i mediatori in merci:
- a)la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;
- b)ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
