[1]Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

[2]1° per gli agenti di cambio:

  • a)la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;
  • b)la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;
  • c)l'accertamento del corso del cambio;
  • d)la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;
  • e)ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;

[3]2° per i mediatori in merci:

  • a)la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;
  • b)ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art27 · fonte del testo