[1]I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'art. 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di borsa.

[2]I listini di borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66.

[3]Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art18 · fonte del testo