Art. 55
[1]Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:
[2]1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29; 2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente;
[3]3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;
[4]4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorita' giudiziaria, ovvero alle autorita' di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;
[5]5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
