[1]Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

[2]1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29; 2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente;

[3]3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

[4]4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorita' giudiziaria, ovvero alle autorita' di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;

[5]5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art55 · fonte del testo