Art. 7
[1]Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, puo' promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.
[2]Collo stesso decreto si fara' luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non piu' tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
