[1]Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, puo' promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.

[2]Collo stesso decreto si fara' luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non piu' tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art7 · fonte del testo