Art. 30
[1]La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facolta' di farsi presentare i libri dai mediatori inscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.
[2]Eguale facolta' spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.
[3]In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalita' comminate dall'art. 55.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
