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[1]La cauzione degli agenti di cambio deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente di cambio od anche al portatore. Il deposito di titoli al portatore o di denaro ha luogo secondo le prescrizioni del regolamento e deve essere intestato all'agente di cambio.

[2]L'inscrizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata.

[3]Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'art. 28, il mediatore e' tenuto a reintegrarla entro il termine di 15 giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

[4]Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore e' sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'art. 27 e non puo' entrare in borsa.

[5]La cauzione e' vincolata fino a che il mediatore rimane inscritto nel ruolo e non puo' essere liberata finche' non siano adempiute le disposizioni stabilite dal regolamento, di cui all'art. 66.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art25 · fonte del testo