Art. 24
[1]A tutti i mediatori inscritti e' vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.
[2]Non potra' ottenere l'inscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se la abbia ottenuta, dovra' esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualita' di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Societa' per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
