[1]A tutti i mediatori inscritti e' vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

[2]Non potra' ottenere l'inscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se la abbia ottenuta, dovra' esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualita' di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Societa' per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art24 · fonte del testo