Art. 26
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La Deputazione di borsa puo' autorizzare, in caso di constatato legittimo impedimento, gli agenti di cambio a valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di non piu' di un rappresentante, che sia provvisto dei requisiti indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di borsa e il Sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilita' del suo mandante.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
