Art. 46
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1925 al 1 luglio 1998. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinche' possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.
tolto: Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da L. 200 a L. 1000, estensibile a L. 2000 in caso di recidiva.
tolto: E' applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art46 · fonte del testo