[1]I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi o nelle misure in seguito determinati.

[2]Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

  • a)i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di enti morali; le azioni od obbligazioni di Societa', comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
  • b)le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa;
  • c)le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa, o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori inscritti.

[3]Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art34 · fonte del testo