Art. 34
[1]I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi o nelle misure in seguito determinati.
[2]Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:
- a)i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di enti morali; le azioni od obbligazioni di Societa', comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
- b)le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa;
- c)le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa, o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori inscritti.
[3]Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
