Art. 41
[1]Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.
[2]E' da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
