Art. 35
[1]La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.
[2]Questi foglietti sono:
- a)di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti;
- b)di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera a), che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti;
- c)di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti;
- d)di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c), che siano conclusi coll'intervento di mediatori inscritti;
- e)di L. 1,20 pei contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti;
- f)di L. 0,60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e), che siano conclusi fra mediatori inscritti o con intervento di essi.
[3]Possono pero', in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purche' vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.
[4]I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente.
[5]Quelli invece da servire pei contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti sono a madre e figlia.
[6]Le disposizioni del presente articolo non sotto applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
