[1]La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

[2]Questi foglietti sono:

  • a)di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti;
  • b)di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera a), che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti;
  • c)di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti;
  • d)di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c), che siano conclusi coll'intervento di mediatori inscritti;
  • e)di L. 1,20 pei contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti;
  • f)di L. 0,60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e), che siano conclusi fra mediatori inscritti o con intervento di essi.

[3]Possono pero', in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purche' vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.

[4]I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente.

[5]Quelli invece da servire pei contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti sono a madre e figlia.

[6]Le disposizioni del presente articolo non sotto applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art35 · fonte del testo