Art. 61
[1]Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorita' amministrativa. Contro le decisioni di questa e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria.
[2]L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente comma, si prescrive col decorso di due anni, al giorno della commessa contravvenzione.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
