[1]Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorita' amministrativa. Contro le decisioni di questa e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria.

[2]L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente comma, si prescrive col decorso di due anni, al giorno della commessa contravvenzione.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art61 · fonte del testo