[1]Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, e' corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35.

[2]Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purche' venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art43 · fonte del testo