Art. 43
[1]Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, e' corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35.
[2]Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purche' venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
